di Vincenzo Galatro – Tradizionalmente, in ambito giuridico la colpa trova il suo fondamento nella violazione di regole di condotta.

In proposito, si distingue tra colpa generica e colpa specifica:

a) la c.d. colpa generica scaturisce dalla mancata osservanza di regole di condotta generali (diligenza, prudenza e perizia), che sono predisposte al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi o pericolosi nei confronti dei terzi;

b) la c.d. colpa specifica, invece, ha il suo fondamento nella violazione di regole specifiche (leggi, regolamenti, ordini o discipline), che promanano dall’autorità pubblica o privata. Anche queste regole – come per l’ipotesi di colpa generica – sono funzionali alla tutela dei terzi e ad evitare il prodursi di eventi dannosi.

Nel diritto penale, il concetto di colpa rientra nell’ambito dell’elemento psicologico del reato. Il particolare, l’art. 43 c.p., rubricato “Elemento psicologico del reato”, stabilisce che il delitto:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
  • è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Alcuni concetti richiamati dalla norma de qua, in relazione alla responsabilità per malpractice medica, vanno intesi in tal senso:

a) per negligenza si intende l’opposto della diligenza, cioè la mancanza di attenzione e di impegno che l’attività medica richiede per giungere ad un risultato positivo dell’intervento;

b) per imprudenza si intende un’azione posta in essere senza le normali cautele che l’esperienza medica suggerisce di adottare quando si decide di intervenire attivamente, un comportamento che travalica i limiti della normale prudenza;

c) per imperizia si intende quel deficit di cognizioni, di cultura e di abilità tecnico-professionale, che inconsapevolmente avvolge l’operato del medico.

In altre parole, l’imperizia consiste nella violazione delle regole afferenti l’esercizio dell’ars medica per mancanza di quel minimum di abilità e capacità d’intervento richieste dal compito che deve svolgere il personale sanitario.

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