di Vincenzo Galatro – Il legislatore ha introdotto diverse novità per rendere più efficiente e veloce il procedimento civile: tra le misure urgenti di “degiurisdizionalizzazione” e i nuovi istituti previsti e disciplinati dalla legge, troviamo il c.d. arbitrato forense.
In particolare, al fine di smaltire l’arretrato e definire velocemente le cause pendenti, la riforma del processo civile, attuata dal decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, prevede infatti la possibilità di trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria. In proposito, si prevede un arbitro unico per le cause di minore valore e si limita il ruolo di arbitrato agli avvocati con una soglia minima di anzianità professionale.
In linea di principio, l’istituto dell’arbitrato è già conosciuto e disciplinato nel nostro ordinamento, nell’ambito delle disposizioni normative del codice di procedura civile. L’arbitrato, infatti, è regolato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile: dalla possibilità delle parti di scegliere una strada alternativa alla giustizia ordinaria (clausola arbitrale, compromesso), allo statuto degli arbitri, dai tipi di arbitrato (rituale, irrituale), al procedimento, fino al lodo e alle modalità di impugnazione dello stesso.
Tuttavia, la forma di arbitrato introdotta dalla nuova legge di riforma presenta alcune novità: infatti, questo tipo di arbitrato vede protagonisti gli avvocati, categoria cui, tra l’altro, è riservata la composizione dei collegi: si può parlare, quindi, di arbitrato forense.
La ratio dell’arbitrato forense è da rinvenirsi nella finalità di togliere i fascicoli e le cause pendenti dagli armadi dei tribunali e dalle scrivanie dei giudici, per spostare il processo – su richiesta congiunta delle parti – in sede arbitrale (cioè, dinnanzi ad un arbitro o ad un collegio arbitrale composto da avvocati).
Le cause civili, pendenti in primo o secondo grado (salvo quelle di lavoro, previdenza e assistenza sociale), dunque, potranno essere spostate in questa sede, dove la lite viene decisa non dal giudice, ma da professionisti che, dopo aver approfondito le questioni, emettono una pronuncia, che ha gli stessi effetti della sentenza ed ha un regime limitato di impugnazione.
Se si pensa ai numerosi rinvii delle cause, alle udienze istruttorie e ai tempi lunghi per addivenire all’udienza per la precisazione delle conclusioni (in alcuni casi l’attesa è anche più di un anno), il decreto legge sembra andare incontro all’esigenza dei tribunali di alleggerire il carico di lavoro, con l’espressa finalità di eliminazione dell’arretrato.
Si valorizza in tal modo la natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato in particolare rituale, come di recente sottolineata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (Cass., SU, n. 24153 del 25/10/2013).
Il vantaggio, quindi, sarà quello di avere una decisione (il c.d. lodo arbitrale) in tempi ridotti e comunque predeterminati dagli interessati, con un’economia di spesa e un risparmio in relazione ai compensi per l’attività degli arbitri. In proposito, il decreto legge n. 132/2014 prevede, infatti, che con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri.
E’ evidente che per capire se ci sono o meno vantaggi effettivi circa i tempi di definizione del contenzioso, bisognerà guardare al singolo caso concreto. Infatti, trattandosi di liti pendenti, il vantaggio andrà misurato confrontando i tempi attesi di definizione giudiziaria della lite e i tempi di definizione dell’arbitrato.
Non dimentichiamo, comunque, che anche la decisione dell’arbitro può essere impugnata e, quindi, anche in questo caso – considerando i possibili sviluppi – potrebbero esserci ritardi nella definizione del contenzioso.