di Vincenzo Galatro – Il danno da vacanza rovinata rappresenta una tipologia di danno che comporta un pregiudizio per il turista, consistente nella lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo.

Il danno da vacanza rovinata crea un disagio psicofisico, ma seguito della mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto nell’ambito dell’organizzazione del viaggio.
Lo stress e il turbamento psicologico deriva dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore del viaggio (ad esempio, albergo o servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico).
La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles, recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082, cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo.
In particolare, la Convenzione di Bruxelles statuisce che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stata affermata per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002. Si trattava di una pronuncia che sanciva il risarcimento del danno per violazione della concorrenza del mercato europeo.

Oggi il risarcimento è per lo più connesso con la lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio. Per la risarcibilità del danno non patrimoniale (stress, turbamento psicologico, ecc.), i criteri da valutare – come più volte affermato dalla suprema corte di cassazione – sono la serietà e gravità della lesione subita.

In particolare, il codice del turismo nel 2011, oltre ad aver individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata, precisa che l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza.
Il danno da vacanza rovinata può essere patrimoniale e non patrimoniale.
Pertanto, il risarcimento deve prendere in considerazione sia l’entità degli esborsi economici sostenuti che del danno psicologico, esistenziale o morale, dovuto allo stress subito a causa del disservizio.
Tutte le volte in cui, infatti, il turista prenota la sua vacanza, se il servizio aggiuntivo promesso non viene fornito o la previsione offerta non risulta conforme a quanto stipulato nel contratto, deve essere risarcito il costo sostenuto per acquisire da terzi il medesimo servizio.
In genere, la vacanza viene considerata tra i beni giuridici in senso stretto e come tali suscettibili di valutazione economica in caso di lesione.
In altri termini, nel momento in cui l’interesse a trascorrere un periodo di vacanza viene implicitamente inserito in un contratto, viene considerato come un bene patrimoniale e assume valore economico
Considerando il tempo trascorso in vacanza come irripetibile occasione perduta, nel corso degli anni si è formato un orientamento volto a far rientrare il danno da vacanza rovinata nell’ambito del danno esistenziale inteso come autonoma voce di danno.
Infatti, il minore godimento della vacanza incide sulla la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax.

Il danno da vacanza rovinata comporta, quindi, un pregiudizio psicologico inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subito che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e riposo.
I giudici hanno stabilito che i danni esistenziali sono risarcibili se derivano dalla violazione di un diritto garantito dall’ordinamento (e, conseguentemente, trovano il loro fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile).
Il danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona, intesi come danni alla sfera fisica del soggetto leso, ed ai danni di natura patrimoniale.
In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

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